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Certificato di agibilità per lavoratori dello spettacolo: chiarimenti

Con il messaggio 19 aprile 2019, n. 1612 l’Istituto fornisce chiarimenti in merito al certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo, in seguito alle disposizioni introdotte dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Le imprese teatrali, cinematografiche e circensi, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono impiegare i lavoratori autonomi dello spettacolo, compresi quelli con rapporti di collaborazione, che non siano in possesso del certificato di agibilità.

In caso di mancato rispetto della legge le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di 129 euro per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo. Le imprese sono sempre obbligate a richiedere il certificato di agibilità a prescindere dalla durata temporale della prestazione.

Queste le categorie di lavoratori autonomi dello spettacolo interessate:

  • artisti lirici;
  • attori di prosa, operetta, rivista, varietà e attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey e animatori in strutture ricettive connesse all’attività turistica;
  • attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
  • registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuto registi, dialoghisti e adattatori cinetelevisivi;
  • organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;
  • direttori di scena e doppiaggio;
  • direttori d’orchestra e sostituti;
  • concertisti e professori d’orchestra, orchestrali e bandisti;
  • tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
  • amministratori di formazioni artistiche;
  • tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;
  • operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;
  • arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;
  • truccatori e parrucchieri.

Brexit: rinvio al 31 ottobre 2019

Come noto, il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione europea, a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione, a decorrere dal 30 marzo 2019.

L’11 aprile 2019, con la decisione (UE) 2019/584, il Consiglio europeo ha prorogato di sei mesi il suddetto termine per ratificare l’accordo di recesso.

Pertanto, fino al 31 ottobre 2019 nulla cambia in materia di sicurezza sociale. Continueranno a trovare applicazione nei confronti del Regno Unito i regolamenti comunitari (CE) 29 aprile 2004, n. 883 e 16 settembre 2009, n. 987. Rimangono, quindi, vigenti anche le relative disposizioni applicative emanate dall’Istituto in materia di legislazione applicabile/distacchi, prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito e recupero contributi e prestazioni.

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