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Osservatorio sui lavoratori parasubordinati: i dati del 2017

È stato pubblicato l’Osservatorio sui lavoratori parasubordinati con i dati del 2017. L’unità statistica presa in esame è rappresentata dai lavoratori contribuenti alla Gestione Separata, con l’esclusione dei prestatori di lavoro accessorio e occasionale.

L’Osservatorio analizza due tipologie di contribuenti: professionisti e collaboratori. Sono considerati professionisti se esercitano per professione abituale, anche se in modo non esclusivo, un’attività di lavoro autonomo, e il versamento dei contributi è effettuato dal lavoratore stesso. Sono invece considerati collaboratori se l’attività è di collaborazione coordinata e continuativa e il versamento dei contributi è effettuato dal committente, entro il mese successivo a quello di corresponsione del compenso.

Secondo le statistiche, nel 2017 i contribuenti collaboratori sono stati 917.754, mentre i professionisti 337.899. Nel complesso, i lavoratori parasubordinati contribuenti sono stati 1.255.653 (di cui 769.367 uomini e 486.286 donne).

Prestazioni pensionistiche e beneficiari: i dati del 2017

È stato pubblicato l’Osservatorio sulle prestazioni pensionistiche e sui beneficiari del sistema pensionistico italiano, con i dati relativi al 2017. Le prestazioni vigenti al 31 dicembre 2017 sono 22.994.698, per un ammontare complessivo annuo di 286.938 milioni di euro, che corrisponde a un importo medio per prestazione di 12.478 euro.

Rispetto al 2016, il numero di prestazioni è aumentato dello 0,1%, mentre il corrispondente importo complessivo annuo è aumentato dell’1,6%.

I beneficiari di prestazioni pensionistiche sono 16.041.852 milioni (-0,1% rispetto al 2016). Ognuno di loro percepisce in media 1,43 pensioni, anche di diverso tipo, secondo quanto previsto dalla normativa previdenziale. Sebbene le donne rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati (il 52,5%), gli uomini percepiscono il 55,8% dei redditi pensionistici. L’importo medio dei trattamenti percepiti dalle donne è infatti inferiore rispetto a quello degli uomini del 28% (15.078,31 contro 20.989,29 euro).

Monitoraggio del ticket di licenziamento: precisazioni

Il datore di lavoro che licenzia il dipendente per causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, deve versare un ticket licenziamento di importo pari al 41% del massimale mensile annualmente determinato.

L’INPS ha implementato le procedure di monitoraggio del ticket di licenziamento (art. 2 comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92, cd. legge Fornero) segnalando le anomalie, gli inadempimenti delle aziende, le ipotesi di versamento parziale o di importi non correttamente determinati, incrociando i dati contenuti nella denuncia contributiva con i dati presenti negli archivi telematici del Centro per l’Impiego (Unilav).

Per questo motivo sono stati istituiti i codici tipo contribuzione M400 e M401 che i datori di lavoro usano nel flusso Uniemens del mese successivo all’evento e, nella denuncia individuale, i codici tipo cessazione 1M e 1N, necessari a individuare i lavoratori per i quali, nei casi previsti dalla legge, non ricorre l’obbligo del contributo.

Nello specifico, tra i casi di esonero, la legge ha previsto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

In tale ipotesi, pertanto, la condizione di esonero è integrata dalla situazione di fatto (completamento delle attività e chiusura del cantiere), indipendentemente dalla mancata o errata esposizione dei codici nel flusso Uniemens.

Il messaggio 24 ottobre 2018, n. 3933 chiarisce che, in caso di mancanza di  documentazione idonea che dimostri la condizione di esonero dell’azienda, il datore di lavoro, o il rappresentante legale, deve produrre la lettera di assunzione riportante il cantiere o la sede legale e la mansione per cui il lavoratore è assunto, e la lettera di licenziamento da cui risultino la motivazione “fine cantiere o completamento lavori” insieme alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Nel messaggio vengono, inoltre, riportate le modalità di trasmissione e fornite indicazioni alle strutture territoriali.

Aziende agricole: implementazione della procedura Denuncia Aziendale

Con il messaggio 7 dicembre 2017, n. 4921 e il messaggio 13 aprile 2018, n. 1618 è stata disciplinata l’abilitazione delle aziende agricole e dei loro intermediari all’interno del sistema UNIEMENS. Dal 1° gennaio 2018, infatti, anche per i datori di lavoro agricoli è obbligatorio presentare la denuncia contributiva mensile degli operai attraverso questo sistema, che ha sostituito il modello di Denuncia della Manodopera Agricola (DMAG).
Il nuovo sistema di autenticazione ha reso necessarie alcune implementazioni nella procedura di trasmissione telematica della Denuncia Aziendale (DA). Le implementazioni, come spiega il messaggio 18 ottobre 2018, n. 3879, riguardano i controlli nell’accesso delle aziende agricole al sistema e le nuove funzionalità, diversificate in base ai profili di accesso alla procedura.

Aziende agricole: implementazione della procedura Denuncia Aziendale

Con il messaggio 7 dicembre 2017, n. 4921 e il messaggio 13 aprile 2018, n. 1618 è stata disciplinata l’abilitazione delle aziende agricole e dei loro intermediari all’interno del sistema UNIEMENS. Dal 1° gennaio 2018, infatti, anche per i datori di lavoro agricoli è obbligatorio presentare la denuncia contributiva mensile degli operai attraverso questo sistema, che ha sostituito il modello di Denuncia della Manodopera Agricola (DMAG).
Il nuovo sistema di autenticazione ha reso necessarie alcune implementazioni nella procedura di trasmissione telematica della Denuncia Aziendale (DA). Le implementazioni, come spiega il messaggio 18 ottobre 2018, n. 3879, riguardano i controlli nell’accesso delle aziende agricole al sistema e le nuove funzionalità, diversificate in base ai profili di accesso alla procedura.

Aziende agricole: implementazione della procedura Denuncia Aziendale

Con il messaggio 7 dicembre 2017, n. 4921 e il messaggio 13 aprile 2018, n. 1618 è stata disciplinata l’abilitazione delle aziende agricole e dei loro intermediari all’interno del sistema UNIEMENS. Dal 1° gennaio 2018, infatti, anche per i datori di lavoro agricoli è obbligatorio presentare la denuncia contributiva mensile degli operai attraverso questo sistema, che ha sostituito il modello di Denuncia della Manodopera Agricola (DMAG).
Il nuovo sistema di autenticazione ha reso necessarie alcune implementazioni nella procedura di trasmissione telematica della Denuncia Aziendale (DA). Le implementazioni, come spiega il messaggio 18 ottobre 2018, n. 3879, riguardano i controlli nell’accesso delle aziende agricole al sistema e le nuove funzionalità, diversificate in base ai profili di accesso alla procedura.

Esenzione dalla reperibilità per malattia: chiarimenti

A seguito di notizie diffuse sul web circa le modalità di esonero dalle visite mediche di controllo domiciliari, molti lavoratori stanno chiedendo ai propri medici curanti di apporre il codice “E” nei certificati al fine di ottenere l’esenzione dal controllo.

INPS precisa, in primo luogo, che le norme non prevedono l’esonero dal controllo, ma solo dalla reperibilità: questo significa che il controllo concordato è sempre possibile, come ben esplicitato nella circolare INPS 7 giugno 2016, n. 95 a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio.

In secondo luogo, il medico curante certificatore può applicare solo ed esclusivamente le “agevolazioni”, previste dai vigenti decreti quali uniche situazioni che escludono dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità. Le previsioni sono:

  • nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2016, per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati
    • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
    • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;
  • nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206 per i dipendenti pubblici
    • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
    • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;
    • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

In questa circoscritta casistica, la segnalazione da parte del curante deve essere apposta al momento della redazione del certificato e non può essere aggiunta ex post, proprio perché l’esonero è dalla reperibilità e non dal controllo.

Per quanto riguarda il codice “E” indicato nel messaggio 13 luglio 2015, n. 4752, invece, si tratta di un codice a esclusivo uso interno riservato ai medici INPS durante la disamina dei certificati pervenuti per esprimere le opportune decisionalità tecnico-professionali, secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime.

Si precisa, quindi, che qualsiasi eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione “Codice E” non può evidentemente produrre alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità, rimanendo possibile la predisposizione di visite mediche di controllo domiciliare sia a cura dei datori di lavoro che d’ufficio.

Esenzione dalla reperibilità per malattia: chiarimenti

A seguito di notizie diffuse sul web circa le modalità di esonero dalle visite mediche di controllo domiciliari, molti lavoratori stanno chiedendo ai propri medici curanti di apporre il codice “E” nei certificati al fine di ottenere l’esenzione dal controllo.

INPS precisa, in primo luogo, che le norme non prevedono l’esonero dal controllo, ma solo dalla reperibilità: questo significa che il controllo concordato è sempre possibile, come ben esplicitato nella circolare INPS 7 giugno 2016, n. 95 a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio.

In secondo luogo, il medico curante certificatore può applicare solo ed esclusivamente le “agevolazioni”, previste dai vigenti decreti quali uniche situazioni che escludono dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità. Le previsioni sono:

  • nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2016, per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati
    • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
    • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;
  • nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206 per i dipendenti pubblici
    • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
    • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;
    • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

In questa circoscritta casistica, la segnalazione da parte del curante deve essere apposta al momento della redazione del certificato e non può essere aggiunta ex post, proprio perché l’esonero è dalla reperibilità e non dal controllo.

Per quanto riguarda il codice “E” indicato nel messaggio 13 luglio 2015, n. 4752, invece, si tratta di un codice a esclusivo uso interno riservato ai medici INPS durante la disamina dei certificati pervenuti per esprimere le opportune decisionalità tecnico-professionali, secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime.

Si precisa, quindi, che qualsiasi eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione “Codice E” non può evidentemente produrre alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità, rimanendo possibile la predisposizione di visite mediche di controllo domiciliare sia a cura dei datori di lavoro che d’ufficio.

Esenzione dalla reperibilità per malattia: chiarimenti

A seguito di notizie diffuse sul web circa le modalità di esonero dalle visite mediche di controllo domiciliari, molti lavoratori stanno chiedendo ai propri medici curanti di apporre il codice “E” nei certificati al fine di ottenere l’esenzione dal controllo.

INPS precisa, in primo luogo, che le norme non prevedono l’esonero dal controllo, ma solo dalla reperibilità: questo significa che il controllo concordato è sempre possibile, come ben esplicitato nella circolare INPS 7 giugno 2016, n. 95 a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio.

In secondo luogo, il medico curante certificatore può applicare solo ed esclusivamente le “agevolazioni”, previste dai vigenti decreti quali uniche situazioni che escludono dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità. Le previsioni sono:

  • nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2016, per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati
    • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
    • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;
  • nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206 per i dipendenti pubblici
    • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
    • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;
    • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

In questa circoscritta casistica, la segnalazione da parte del curante deve essere apposta al momento della redazione del certificato e non può essere aggiunta ex post, proprio perché l’esonero è dalla reperibilità e non dal controllo.

Per quanto riguarda il codice “E” indicato nel messaggio 13 luglio 2015, n. 4752, invece, si tratta di un codice a esclusivo uso interno riservato ai medici INPS durante la disamina dei certificati pervenuti per esprimere le opportune decisionalità tecnico-professionali, secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime.

Si precisa, quindi, che qualsiasi eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione “Codice E” non può evidentemente produrre alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità, rimanendo possibile la predisposizione di visite mediche di controllo domiciliare sia a cura dei datori di lavoro che d’ufficio.

Premi di produttività: modalità operative per le agevolazioni fiscali

L’articolo 1, commi 182-191, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha introdotto, a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata per i premi di produttività.

Per quanto riguarda il datore di lavoro, l’agevolazione fiscale è riservata al settore privato. Nell’ambito del settore privato, la misura fiscale interessa anche i datori di lavoro che non svolgono attività imprenditoriale.

Per quanto riguarda i lavoratori, dal 2017 i beneficiari della misura sono i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme, a 80mila euro.

Con la circolare INPS 18 ottobre 2018, n. 104 l’Istituto comunica le modalità operative per fruire della riduzione contributiva.

Venerdì 26 ottobre 2018: sciopero generale settori pubblici e privati

Le associazioni sindacali CUB, SGB, SI COBAS, USI-AIT e SLAI COBAS hanno proclamato, per l’intera giornata di venerdì 26 ottobre 2018, uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie e i comparti, sia pubblici che privati, per il personale a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici. Lo sciopero interesserà tutti i comparti e le categorie del lavoro privato e cooperativo proclamato dall’Associazione Sindacale USI.

Pertanto si informano gli utenti che potrebbero verificarsi rallentamenti nell’erogazione dei servizi presso le sedi INPS.

Note di rettifica sospese: 30 giorni in più per gestire domande di CIG

Con il messaggio 18 ottobre 2018, n. 3880 INPS chiarisce la questione delle note di rettifica delle procedure di cassa integrazione ordinaria e straordinaria emesse nel mese di luglio 2018 e attualmente in stato “bloccato”. L’Istituto spiega, inoltre, come gestire le note che derivano da anomalie nella gestione con il sistema del ticket.

Per agevolare la visualizzazione di errori che potrebbero determinare differenze di importi, sono stati raddoppiati i termini per la lavorazione delle note di rettifica attualmente sospese, portandoli a 60 giorni; il termine sarà ricondotto a 30 giorni a decorrere dal 15 novembre 2018.

Sono resi disponibili anche nuovi codici riguardo le note di rettifica emesse per differenze di importi relativi ai conguagli di integrazione salariale: per ogni autorizzazione e tipologia di CIG si considerano come ore conguagliabili le ore autorizzate meno quelle già conguagliate. In presenza di autorizzazione inesistente o scaduta, la procedura considera uguale a “0” le ore conguagliate.

Il limite per la fruizione è pari al valore del tetto massimo orario di CIG annualmente determinato, moltiplicato per il numero delle ore conguagliabili.
Se l’importo dichiarato nella denuncia individuale e aggregato per tipologia di CIG è superiore al tetto massimo conguagliabile, la procedura di calcolo non modifica il conguaglio individuale, ma genera automaticamente uno dei seguenti codici di “eccedenza CIG”:

  • DCGO               eccedenza CIG ordinaria D.lgs n. 148/2015;
  • DCGS               eccedenza CIG straordinaria D.lgs. n. 148/2015;
  • DCGD               eccedenza CIGS in deroga D.lgs. n. 148/2015. 

I suddetti codici vengono evidenziati in nota di rettifica con importo a zero nella colonna “dichiarato”, mentre l’eccedenza viene riportata nella colonna “calcolato”.

Per le operazioni relative ad eventuali conguagli o versamenti del contributo addizionale, riferite ad autorizzazioni CIGO con ticket rientranti sotto la previgente disciplina, le aziende continueranno ad utilizzare le modalità di compilazione delle denunce Uniemens già in uso. L’apposito elemento “CIGOrd/CongCIGOACredito” dovrà essere valorizzato:

  • con il codice “L039”, in presenza di contributo addizionale
  • con il codice “G941” per le autorizzazioni senza contributo addizionale.

Il contributo addizionale, se dovuto, dovrà essere esposto con il codice causale “E500”.

Artigiani e commercianti: avvisi bonari per la rata di agosto 2018

Con messaggio 18 ottobre 2018, n. 3878 INPS segnala agli iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti l’inizio delle elaborazioni degli avvisi bonari relativi alla rata di agosto 2018.

Gli avvisi saranno a disposizione del contribuente nel Cassetto previdenziale artigiani e commercianti.

Agli iscritti, o ai loro intermediari, che abbiano fornito un indirizzo di posta elettronica, verrà inviata una email di alert.

Lettera del Presidente ai cittadini disabili e alle loro famiglie

Con una lettera aperta ai cittadini disabili e alle loro famiglie, il Presidente INPS Tito Boeri interviene sulle presunte distorsioni nel sistema di misurazione e valutazione della performance dei medici dell’Istituto.

Il Presidente rassicura che ogni singola azione intrapresa dall’INPS è mossa dalla volontà di agire nell’interesse e per la tutela dei malati e dei cittadini invalidi.

Lettera aperta ai cittadini disabili e alle loro famiglie

INPS alla XXXV Assemblea annuale dell’ANCI

INPS sarà presente alla XXXV Assemblea dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), che si svolgerà dal 23 al 25 ottobre prossimi presso il complesso fieristico di Rimini.

L’evento rappresenta un importante appuntamento annuale di confronto e di dialogo tra amministratori, addetti ai lavori, mondo delle imprese e Governo sui principali temi politici d’interesse degli enti locali.

Quest’anno la presenza dell’Istituto all’ANCI si caratterizza per un focus sul tema della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici. Il tema sarà trattato nel convegno “Operazione estratto conto dipendenti pubblici” (pdf 719KB) che si terrà il 24 ottobre, ore 11, presso la sala Cittalia.

Master e corsi universitari 2018/2019: ampliamento numero posti

Una modifica al comma 1, articolo 3 del bando di concorso “Master di I e II livello e corsi universitari di perfezionamento – anno accademico 2018-2019”, consente l’ampliamento delle borse di studio erogate, che passano dalle 834 previste dal bando pubblicato il 7 agosto scorso, alle attuali 889 borse di studio definite con atto pubblicato il 18 ottobre 2018.

Master e corsi universitari 2018/2019: ampliamento numero posti

Una modifica al comma 1, articolo 3 del bando di concorso “Master di I e II livello e corsi universitari di perfezionamento – anno accademico 2018-2019”, consente l’ampliamento delle borse di studio erogate, che passano dalle 834 previste dal bando pubblicato il 7 agosto scorso, alle attuali 889 borse di studio definite con atto pubblicato il 18 ottobre 2018.

Contratto di Prestazione Occasionale e Libretto Famiglia: nuove regole

L’Istituto, con la circolare INPS 17 ottobre 2018, n.103, ha comunicato le modifiche normative e le nuove regole relative al Contratto di Prestazione Occasionale (CPO) e al Libretto Famiglia (LF).
L’intervento di modifica è dovuto alle nuove disposizioni riportate nella legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96, nella quale sono stati inseriti regimi speciali per l’utilizzo del lavoro occasionale in ambito agricolo, turistico e sono state previste novità anche per gli enti locali.

La circolare illustra, in particolare, le regole stringenti per le imprese in merito all’utilizzo di quelli che sono stati anche definiti come nuovi voucher, riporta le nuove modalità di erogazione del compenso al lavoratore, le novità apportate nelle informazioni che i prestatori di lavoro devono inserire all’atto della registrazione nella procedura informatica, le modifiche sulle dichiarazioni relative alle prestazioni per le imprese operanti nel settore agricoltura. La stessa circolare fa riferimento, inoltre, alla creazione di due nuovi regimi per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo.

Nelle istruzioni fornite viene chiarito che le nuove regole per le imprese agricole hanno esteso da tre a dieci giorni consecutivi la durata dell’arco temporale entro cui è possibile rendere la prestazione lavorativa. L’utilizzatore dovrà comunicare tramite l’apposita procedura il periodo in cui si svolge la prestazione e la durata complessiva. La dichiarazione dovrà essere inviata almeno un’ora prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

Le modifiche sono state attuate con l’obiettivo di ridurre i tempi di percezione del compenso da parte dei lavoratori, i quali potranno richiedere l’importo spettante dopo 15 giorni tramite sportelli postali, presentando il mandato o l’autorizzazione al pagamento disponibile online.

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