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Il Decreto Lavoro (D.L. n. 48 del 04.05.2023, convertito con modificazioni in Legge n. 85 del 03.07.2023), in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, apporta delle novita’ importanti quando tale risoluzione avviene per assenza ingiustificata del lavoratore. L’assenza del lavoratore e quindi la mancata esecuzione della prestazione generalmente è motivata da: malattia, infortunio, congedi, permessi, ferie; in queste fattispecie si configura una assenza giustificata che dà quindi diritto alla retribuzione a carico dei soggetti deputati (datore di lavoro in caso di permessi e ferie; Inps in caso di malattia con prognosi oltre i 3 gg; Inail in caso di infortunio con prognosi oltre i 3 gg; Inps in caso di congedi). Qualora però il lavoratore si astenga dal presentarsi sul luogo di lavoro e quindi non svolga la prestazione oggetto del contratto di lavoro, senza preavviso o senza motivare tale assenza, tale assenza è ingiustificata e conseguentemente non può essere retribuita e ,se tale assenza ingiustificata prosegue per oltre 5 gg, può essere intesa quale espressione di volontà, da parte del dipendente, di interrompere il rapporto di lavoro. Ciò significa che tale comportamento si configurerà come espressione di dimissioni volontarie, tra l’altro senza preavviso. Le conseguenze sono :
Per il lavoratore: · intervenendo le dimissioni volontarie non si avrà diritto alla Naspi; · salvo accordi diversi tra le Parti, in sede di busta paga di conguaglio per l’ultima retribuzione, subirà la trattenuta per mancato preavviso.
Per il datore di lavoro: · salvo accordi diversi tra le Parti, in sede di busta paga di conguaglio per l’ultima retribuzione, potrà addebitare il mancato preavviso; · non dovrà versare il ticket licenziamento (non trattandosi per l’appunto di licenziamento ma di dimissioni volontarie); · non dovrà in alcun modo giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro (non dovrà essere quindi ricondotto alla giusta causa o al giustificato motivo oggettivo e soggettivo); · non avrà impedimenti nel sostituire il lavoratore dimesso. È chiaro che questa situazione, come anomala, pone anche un’altra questione: se ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro è richiesta una comunicazione scritta da parte del lavoratore, in caso di dimissioni, in questa fattispecie, trattandosi di “interpretazione” dal comportamento adottato della volontà del lavoratore di interrompere il rapporto scritto, la comunicazione scritta verrà meno. Sarà quindi importante che il datore di lavoro possa provare, magari anche con comunicazioni di richiesta di chiarimenti al lavoratore, che quest’ultimo non abbia comunicato le motivazioni dell’assenza e che lo stesso non si trovi in situazioni di impedimento dal comunicarlo.
(Autore: AMS)
(Fonte: FiscalFocus)



